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Pubblicata il 04/09/2024

Coppa Italia: il giudice sportivo da ragione al Tempio. Il Calangianus perde a tavolino il derby di andata

 

Di: Redazione

Coppa Italia: cambia il risultato di andata del derby tra Calangianus e Tempio, terminato per 1 a 1. Il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino al Tempio, in virtù del ricorso presentato e vinto. Di seguito il comunicato della FIGC:

Il Giudice Sportivo,
-visto il rapporto arbitrale della gara in epigrafe e gli atti ufficiali;
-letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società U.S. TEMPIO S.S.S.D.R.L, rileva che:
-la Società U.S. TEMPIO S.S.D.R.L. ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice, chiedendo che, in relazione alla gara indicata in intestazione (terminata col punteggio di 1-1), sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della F.B.C. CALANGIANUS 1905; la reclamante lamenta infatti che nella gara de qua abbia partecipato il calciatore Tusacciu Giovanni Mario (nelle file del F.B.C. CALANGIANUS 1905) nonostante egli fosse squalificato per una gara valevole per la stessa competizione di Coppa Italia.
-effettivamente nel C.U. n 17 del 06.09.2023, nella parte in cui è riferito alla Coppa Italia Eccellenza stagione 2023/2024, risulta pubblicato il provvedimento di squalifica per una gara a carico del Tusacciu;
-il calciatore Tusacciu Giovanni Mario, inserito col numero 11 nella distinta della Società F.B.C. CALANGIANUS 1905, nella gara in esame, ha sostituito al 17' della prima frazione di gioco il compagno di squadra con il numero 24, e ciò nonostante non avesse titolo a parteciparvi, non avendo ancora scontato la squalifica di cui si è più sopra detto;
-in definitiva il reclamo avanzato dalla Società U.S. TEMPIO S.S.D.R.L. è fondato e merita di essere accolto per cui, visto l'art.10 comma 6/a del Codice di Giustizia Sportiva, e il C.U. n 46/A della FIGC del 31.07.2024 (abbreviazioni termini procedurali in occasione delle fasi regionali della Coppa Italia),
DELIBERA in accoglimento del reclamo presentato dalla Società U.S. TEMPIO S.S.D.R.L.,
-di infliggere alla Soc. F.B.C. CALANGIANUS 1905 la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 per la Soc. U.S. TEMPIO e di squalificare per una ulteriore gara effettiva il calciatore Tusacciu Giovanni Mario, da scontarsi nella competizione di Coppa Italia.